Con sentenza n. 22187 del 3 novembre 2016 la Corte di Cassazione ha nuovamente portato all’attenzione la complessa questione delle agevolazioni fiscali riconosciute agli enti associativi, che presentano i requisiti richiesti dall’art.148 del T.U.I.R e art. 4 del D.P.R 633/1972.
Anche in questa occasione i giudici si sono soffermati sulla importanza della forma e della sostanza, confermando quella che è, ormai, una linea interpretativa consolidata.
Sia l’art. 148, comma 8), del tuir, sia l’art. 4, comma 7, del D.P.R 633/72 prevedono una serie di requisiti specifici per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi.
Di fatto tali disposizioni chiedono l’inserimento, nei singoli statuti, di clausole ben precise.
Il problema è che molto spesso negli statuti degli enti non profit le specifiche clausole non vengono inserite, pertanto la carenza di tali formalità, comporta il totale disconoscimento delle agevolazioni previste.
Infatti la sentenza della Cassazione scaturisce da un procedimento avviato dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 12/01/2009 della Commissione Regionale Tributaria del Molise, mediante la quale veniva accolto il ricorso di una associazione contro un accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza,
L’agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale, motivando il disconoscimento delle agevolazioni per violazione dei vizi di forma e di sostanza, in quanto l’associazione non aveva redatto uno statuto e l’atto costitutivo con atto pubblico o scrittura privata autenticata, né tantomeno aveva approvato un rendiconto economico e finanziario.
Con questa sentenza viene evidenziato che la corretta redazione dello statuto da un punto di vista formale (ossia che rispetta i requisiti previsti dalla legge) è sicuramente un elemento necessario, ma non sufficiente per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tali enti.
Infatti secondo i giudici tributari, sia i verificatori (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza) che i giudici devono verificare l’effettività della vita associativa.
Pertanto, alla forma deve seguire la sostanza che chiede l’impegno ed il coinvolgimento della base sociale alla vita associativa, con la necessità di tenere e gestire in modo corretto tutti gli adempimenti amministrativi previsti.
La concreta attuazione del fine associativo è in genere lo scopo per cui gli enti si costituiscono ed ai quali il legislatore riconosce un ricompensa tramite le agevolazioni fiscali, in quanto meritevoli di tutela.
L’uso distorto di tali agevolazioni da parte di organizzazioni che svolgono delle attività commerciali a tutti gli effetti, comporta anche un inquinamento del libero mercato concorrenziale, oltre che un uso alterato delle risorse destinate in maniera indiretta al settore sociale.