Con la manovra di fine anno sono state introdotte molte novità di carattere amministrativo e fiscale e molte interessano anche gli enti non commerciali.
Gli adempimenti aggiunti o modificati sono legati alle novità apportate dal D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 (c.d. decreto fiscale) e dalla Legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232).
Con l’art. 4 del D.L. n. 193/2016 è stato modificato l’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78. Quest’ultimo ha introdotto l’obbligo di comunicazione annuale dei dati rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro).
Ebbene con l’art. 4 del D.L. 193/2016, questo adempimento deve essere effettuato con cadenza trimestrale anziché annuale.
A partire dal 2017 è previsto l’obbligo di trasmettere, con cadenza trimestrale, due elenchi distinti: il primo contenente tutti di dati delle fatture attive e passive del trimestre di riferimento; il secondo riguarda invece i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche di imposta.
La trasmissione telematica di tali elenchi di norma deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con l’eccezione della comunicazione relativa al secondo trimestre che deve essere effettuata entro il 16 settembre, anziché entro il 31 agosto.
Tuttavia per l’anno 2017, considerata la difficoltà del nuovo adempimento, è stato previsto che l’invio degli elenchi relativi ai primi due trimestri avvenga congiuntamente entro il 25 luglio 2017.
Tale previsione, creerà sicuramente dei problemi per l’invio dei dati relativi al secondo trimestre che come noto riguarda il periodo che va dal 1 aprile al 30 giugno, soprattutto considerando che nello stesso periodo devono essere predisposte le dichiarazioni dei redditi, ed altri adempimenti fiscali, che hanno scadenze nel mese di luglio.
Sono obbligati ad effettuare tale adempimento tutti i soggetti titolari di partita IVA, con l’eccezione, prevista dal comma 3, dell’art. 4, del D.L. 193/2016, dei soggetti che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA o alla effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell’anno non vengano meno le condizioni di esonero.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, questi sono tenuti alla trasmissione telematica delle comunicazioni solo se sono titolari di partita IVA e svolgono attività commerciale accanto a quella istituzionale.
Qualora gli enti non commerciali svolgano attività commerciale, in sede di predisposizione delle rilevazioni contabili, sono obbligati ad effettuare una ricognizione delle operazioni che di volta in volta vengono poste in essere, facendo una suddivisione tra operazioni commerciali (e quindi rilevanti ai fini IVA), operazioni istituzionali, cioè che vengono poste in essere per il raggiungimento dello scopo per cui l’ente è costituito (non rilevanti ai fini IVA) e quelle promiscue, ossia quelle operazioni che sono collegate sia alla attività commerciale che a quella istituzionale.
Al momento non ci sono molte indicazioni da parte della Agenzia delle Entrate, sul nuovo adempimento, tuttavia considerata l’analogia con lo spesometro, possono essere considerate valide le istruzioni fornite a suo tempo tramite le FAQ, pubblicate sul sito dell’agenzia.
Diverso invece è il discorso per quelli enti non commerciali che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla L. 398/1991.
Infatti con circolare n. 1 del 7 febbraio 2017, nel fornire i primi chiarimenti sulla trasmissione telematica alla Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, ha espressamente previsto che sussiste l’obbligo di invio dei dati relativi alle fatture emesse, mentre non sussiste l’obbligo di trasmettere i dati relativi alle fatture ricevute, in quanto tali soggetti sono esonerati dall’obbligo della registrazione.