La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7202/2017 pubblicata il 21 marzo scorso ha rigettato il ricorso di una società a cui l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo aveva disconosciuto dei costi di pubblicità sostenuti nel corso del 2007, per sponsorizzazioni effettuate nei confronti di Associazioni Sportive.
L’art. 90, comma 8, della legge 289/2002, prevede la presunzione assoluta che, le sponsorizzazioni effettuate nei confronti di Associazioni Sportive dilettantistiche sono considerate spese di pubblicità deducibili dal reddito di impresa secondo le regole previste dalle norme fiscali.
Tale presunzione assoluta, però, si applica solo nel caso in cui le Associazioni che ricevono la sponsorizzazione siano “dilettantistiche”, ossia riconosciute dal CONI.
In sede di accertamento, invece, l’agenzia delle Entrate ha verificato che le associazioni che hanno ricevuto la sponsorizzazione non erano affiliate ad alcuna Federazione Sportiva Nazionale, o Ente di Promozione Sportiva, e pertanto non iscritte nel Registro delle Società Sportive tenuto dal CONI, quindi, secondo i giudici, non potevano essere qualificate come “dilettantistiche” facendo perdere i benefici previsti dall’art. 90 sopra menzionato, anche alla società che aveva effettuato la sponsorizzazione.
La cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate ed ha condannato la società al pagamento delle spese di giudizio.
A tale ordinanza si ricollega la delibera del Consiglio Nazionale del CONI dello scorso 14 febbraio, in cui ha indicato analiticamente quali sono le discipline per le quali è possibile ricevere il riconoscimento sportivo, che consente l’iscrizione al Registro delle Società Sportive.
Solo con l’iscrizione al Registro tenuto dal CONI è possibile che usufruire delle agevolazioni fiscali previste, sia per Associazioni Sportive, sia per quei soggetti privati che vogliono sostenere l’attività sportiva dilettantistica con donazioni, erogazioni liberali o sponsorizzazioni.