fL’istituto del 5 per mille è stato introdotto in via sperimentale con la legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), ma nel corso degli anni è stato oggetto di interventi normativi per la sua riconferma annuale. Lo scorso anno, con DPCM del 7/7/2016, pubblicato in sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9/8/2016, sono state apportate delle modifiche all’Istituto per rendere più semplici le procedure di accesso al beneficio e contemporaneamente garantire trasparenza sull’utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari.
Esattamente un anno dopo il 19 luglio 2017 è entrato in vigore il D.lgs. 111/2017, che, collegato alla riforma del Terzo Settore, completa il percorso iniziato 10 anni prima.
Con il decreto in questione sono state fissate le regole ma per la concreta attuazione, l’art. 4, prevede la necessità di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore (novembre 2017).
Le novità introdotte con tale decreto sono diverse:
L’istituto del 5 per mille rappresenta oggi una grandissima fonte di finanziamento per gli enti del Terzo settore, e i numeri lo dimostrano, il numero dei donatori è passato da 8,7 milioni del 2006 a 14 del 2014 (ultimi dati messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate); l’ente che ha la prima posizione ha raccolto 64 milioni di euro, mentre l’ultimo ha ricevuto 1 centesimo; il numero degli enti beneficiari è passato dai 29.840 del 2006 ai 51.321 del 2014.
Speriamo ora che il decreto attuativo previsto sia l’ultimo e che questo istituto sia finalmente stabilizzato soprattutto considerando che la dottrina giuridica lo ritiene un esempio di sussidiarietà fiscale, infatti il contribuente sceglie a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce attraverso le imposte.
Grande lavoro invece spetta agli enti più piccoli per non perdere l’opportunità di raccolta fondi.