Con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate ha dettato le disposizioni per l’erogazione una tantum, per l’anno 2024, di un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti.
Non tutti i dipendenti potranno usufruire del bonus, ma solo quelli che hanno si trovano nelle condizioni previste dall’ articolo 2-bis del decreto-legge n. 113/2024,- “Decreto Omnibus”.
Il bonus può essere erogato ai lavoratori dipendenti che hanno contemporaneamente le seguenti condizioni:
Il sostituto d’imposta (ossia il datore di lavoro) pubblico o privato riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei relativi requisiti. In presenza di più figli fiscalmente a carico, si ritiene sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un solo figlio.
Se nel corso del 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente, con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare la richiesta all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, corredata delle certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante. Nel caso in cui, invece, il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore stesso.
E’inoltre previsto che, qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale, ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza, lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nel 2025. Ciò vale anche per il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024.
Qualora, invece, il lavoratore abbia, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il datore di lavoro - sostituto d’imposta - effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus non spettante.